MEZZI DI PROVA – UTILIZZO DELL’ATTIVITÀ DI INDAGINE DELLA PROCURA ORDINARIA - VALUTAZIONE DELLA PROVA - CRITERI DI FORMAZIONE, UTILIZZAZIONE E VALUTAZIONE - CD. PROVA ATIPICA - PRINCIPIO DI LIBERTÀ VALUTATIVA DEL GIUDICE - ART. 57 CGS - ART. 116 CPC – MAGGIORE AMPIEZZA – LIBERTÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE FORNITE DALLE PARTI - SISTEMA DELLE PROVE LEGALI – ESTRANEITÀ ALL’ORDINAMENTO SPORTIVO - LE PROVE UNA VOLTA ACQUISITE SONO SOTTOPOSTE ALL'APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - PROVENIENZA – NON RILEV

Quanto alla possibilità di utilizzo dell’attività di indagine della Procura ordinaria, sebbene non ancora tradotta in una richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 113 del CGS, “La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni”. Nell'ordinamento processuale vigente, così come nel processo sportivo, del resto, manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, come ricordato da Cass. penale, Sez. III, 25 settembre 2018 n. 22580, “potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez. 2 - Sentenza n. 1593 del 20/01/2017)”.  Tali principi si riflettono anche nel regime di valutazione della prova regolato, in ambito sportivo, dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. Formulazione, questa, che appare di maggiore latitudine rispetto a quella del codice di procedura civile secondo cui il giudice deve valutare le prove “secondo il suo prudente apprezzamento”. Inoltre, non è presente nel Codice di giustizia sportiva l’eccezione “salvo che la legge disponga altrimenti”, che è invece presente nel Codice di procedura civile, restando quindi estraneo al processo sportivo, pertanto, almeno in via tendenziale, il sistema delle prove legali poiché si vuole che il giudice possa indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento. Resta, in ogni caso, applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC, in ogni caso, intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di garantire i fondamentali diritti di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e la finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l’ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall’autorità giudiziaria ordinaria. Gli indizi raccolti, pertanto, secondo i principi generali che sottendono al valore della prova indiziaria, devono essere gravi precisi e concordanti. Come precisato dalla giurisprudenza penale, gli indizi devono corrispondere a dati di fatto certi – e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, cioè in grado di esprimere una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto a quello ignoto, precisi e cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso l’unico risultato. I requisiti devono poi rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che, in mancanza anche uno di essi, non possono assurgere al ruolo di prova idonea a fondare una responsabilità penale (Cass. Penale, Sez. I, n. 28592 del 19 marzo 2021).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 14/CFA/2023-2024/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 113 CGS; art. 57 CGS; art. 116 CPC;

Articoli

1. La Procura federale, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per le violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento che ritiene opportuni.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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