Vincolo di giustizia – art. 30 dello Statuto FIGC - presupposti – rilevanza del fatto per l’ordinamento sportivo – azione rivolta contro il tesserato
Il vincolo posto dall'articolo 30 dello Statuto FIGC, quale che sia l'estensione che ad esso si voglia attribuire sotto il profilo degli ambizioni della giustizia extra sportiva coinvolta, in tanto può ritenersi operante in quanto sussistano due presupposti, uno di natura oggettiva ed uno di natura soggettiva, l'uno riguardante la rilevanza del fatto anche per l'ordinamento sportivo, l'altro nell'essere l'azione rivolta verso un tesserato. Solo in tali ipotesi può verificarsi in modo irregolare il conflitto di giudicati tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, costituente la ratio sottesa alla norma che si assume violata.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 15/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 30 statuto FIGC; art. 34 CGS;
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Art. 34 - Violazione del vincolo di giustizia
1. I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 2 dello Statuto, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in aggiunta alle sanzioni indicate al comma 1, deve essere irrogata una ammenda nelle seguenti misure:
a) da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A;
b) da euro 15.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B;
c) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C;
d) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le altre società;
e) da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
f) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per le persone fisiche appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
g) da euro 500,00 ad euro 20.000,00 per le persone fisiche appartenenti al settore dilettantistico.
3. Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute all’arbitrato, si applicano le sanzioni previste dai commi 1 e 2 nella misura del doppio.