Giudizio e responsabilità disciplinare - Collaborazione degli incolpati - Art. 128 CGS – È volta alla scoperta o all’accertamento di violazioni regolamentari - Condizioni alternative

L’art.128 CGS, del Codice di giustizia sportiva richiede che la collaborazione sia volta alla scoperta o all’accertamento di violazioni regolamentari; qui l’impiego della disgiuntiva “ o” significa che le due condizioni sono alternative; quindi non necessariamente può beneficiare della riduzione della sanzione soltanto chi dia un concreto contributo volto a far conoscere all’Organo inquirente fatti dei quali altrimenti gli Organi di giustizia sportiva non avrebbero avuto conoscenza; è sufficiente qualunque contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all’accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 15/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 128 CGS;

Articoli

1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

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