GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DELLA COMMISSIONE DELL’ILLECITO – NON OCCORRE - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI - SUFFICIENZA

Per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 64/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 15/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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