GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – ALLINEAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CFA FIGC, DELLA GIURISPRUDENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI E DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA.

In tema di responsabilità disciplinare la giurisprudenza della Corte federale di appello FIGC è del tutto conforme alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo cui "è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale". (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016). Secondo la medesima prospettiva, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021). La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018). A ulteriore conferma, il CGS CONI (alla luce della disposizione residuale di rinvio di cui all’art. 3, comma 2, CGS FIGC), stabilisce all’art. 2, comma 6, che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Anche il giudice amministrativo ha assunto una identica linea interpretativa, ritenendo che “i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 agosto 2018, n. 5019) resta escluso che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale. Né, sotto altro profilo, può si può convenire con quanto assunto dall’appellante sulla base della previsione di chiusura di cui dell’art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». […] questo rinvio ai «principi e […] norme generali» del processo civile non comporta un rinvio alle singole, dettagliate disposizioni di quel Codice” (Cons. Stato, Sez. V, n. 534 del 2020).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 15/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 3 CGS, art. 44 CGS;

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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