Settore tecnico – Allenatore – Regolamento settore tecnico – mancanza di abilitazione
Commette illecito disciplinare per violazione di cui all’art.1-bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione agli artt. 19, 25, 37 e 39 lett. D) e DA) del Regolamento del Settore tecnico colui che assume la conduzione tecnica di una squadra in assenza della prescritta abilitazione allorchè l’interessato non si sia limitato ad una attività di mera collaborazione e di occasionale sostituzione dell’allenatore, avendo invece sostanzialmente svolto le funzioni di direzione tecnica della squadra in circostanze non occasionali e con un grado di autonomia tali da aver indotto i suoi compagni di squadra e gli organi di informazione a considerarlo di fatto l’allenatore.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 16/CFA/2019-2020/A
Presidente: Sclafani
Relatore: Sica
Riferimenti normativi: art. 1-bis, comma 1, CGS previgente, ora art. 4, comma 1, CGS; artt. 19, 25, 37, 39 lett. D) e DA), Regolamento del Settore tecnico FIGC
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.