Contratto di lavoro sportivo – condizione - impossibilità sopravvenuta della condizione - mancato verificarsi dell'evento

Per quanto concerne il rapporto tra condizione ed impossibilità sopravvenuta (Cass. Civ., Sezione III, 29 gennaio 2003, n. 1288) l’impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione. D’altra parte la condizione costituisce un elemento accidentale del contratto in base al quale si subordina l’efficacia o la risoluzione del contratto a un evento la cui realizzazione è futura e incerta; il mancato verificarsi dell’evento per impossibilità sopravvenuta rientra nel perimetro dell’incertezza richiesto dalla medesima norma.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 16/CFA/2020-2021/C

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

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