Contratto di lavoro sportivo – poteri del giudice sportivo – poteri di modifica del contratto – non sussistono

E’ preclusa al giudicante la possibilità di intervenire sul contratto modificandolo al fine di garantirgli efficacia in un’ipotesi in cui le parti hanno espressamente voluto escluderla. Si tratterebbe di un intervento modificativo, contrastante con la volontà delle parti come manifestata nel contratto, e non consentito da alcune disposizione di legge. Le soluzioni manutentive, pur previste in taluni casi, in altri statuti (principi Unidroit) o in disposizioni puntuali (sostituzione o riparazione del bene venduto in caso di vendita di beni di consumo), oltre a dover essere prescritte dalla legge, sono generalmente introdotte dal legislatore in caso di difetti funzionali o genetici del sinallagma (nullità o risoluzione del contratto) e non per sostituirsi alla volontà delle parti validamente e ritualmente manifestata.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 16/CFA/2020-2021/D

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

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