Codice di giustizia sportiva – ambito di applicazione - art. 2, comma 2, CGS - comportamenti tenuti da un soggetto formalmente non tesserato – criterio della rilevanza per l'ordinamento federale – applicabilità
La circostanza che un soggetto non sia formalmente tesserato non è sufficiente ad escluderne la responsabilità ovvero la non imputabilità ai fini dell’ordinamento federale dei suoi comportamenti, atteso che l’art. 2, comma 2, CGS stabilisce espressamente che il Codice si applica anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 16/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS
Articoli
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.