Codice di giustizia sportiva – ambito di applicazione - art. 2, comma 2, CGS - criterio della rilevanza per l'ordinamento federale – ratio
La previsione di cui all’art. 2, comma 2, CGS secondo cui il Codice si applica anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, costituisce una norma di chiusura dell’ordinamento sportivo che affonda le radici nei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve ispirarsi ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva e che proprio per la tutela effettiva dei predetti principi e valori è volta a privilegiare l’espetto sostanziale (comportamenti ricollegabili all’attività sportiva, indipendentemente dal fatto che siano posti in essere da chi sia formalmente tesserato o socio) su quello formale (costituito dall’elemento del tesseramento).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 16/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS
Articoli
Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.