Illecito sportivo – obbligo di denuncia - art. 30, comma 7, CGS – presupposti – conoscenza fatti sufficientemente certi, obiettivi, delineati e disciplinarmente rilevanti - convinzione soggettiva di irrilevanza – non rileva
L’obbligo di denuncia di un illecito sportivo (nel caso di specie in relazione alle previsioni di cui agli articoli 24, comma 5, e 30, comma 7, CGS), espressione dei principi di lealtà, probità e correttezza, non postula che il soggetto abbia la consapevolezza e la convinzione della rilevanza e della gravità del fatto per l’ordinamento sportivo, ma solo che egli abbia appreso, come che sia e senza la necessità di ulteriore specifica attività di indagine o di riscontro, un elemento fattuale, purché sufficientemente certo, obiettivo e delineato nella sua materialità, disciplinarmente rilevante secondo l’ordinamento sportivo, non valendo ad escluderlo la soggettiva convinzione che quel fatto non integri gli estremi dell’illecito sportivo, tale valutazione non competendo al soggetto, ma solo agli organi inquirenti e giudicanti.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 16/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 30, comma 7, CGS
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Art. 30 - Illecito sportivo e obbligo di denuncia
1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.