PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PER FATTO DI UN SOGGETTO, NON TESSERATO, LA CUI ATTIVITÀ È RIFERIBILE ALLA SOCIETÀ – NATURA - NON È RESPONSABILITÀ OGGETTIVA MA SOGGETTIVA - RATIO
Secondo la decisione n. 63/CFA/2021-2022, della Corte d’appello federale “la responsabilità imputata al presidente di una società… non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Lo status di presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. la responsabilità del presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di presidente”. (Decisione n. 7/CFA/2022-2023/d).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 16/CFA/2023-2024/B
Presidente: Barbieri
Relatore: Vitale