Codice del processo sportivo – art. 2, comma 2, CGS - ambito di applicazione soggettivo – Presidente del collegio dei revisori dei conti della Lega Nazionale Dilettanti – è soggetto rilevante per l’ordinamento federale
L’art. 2 del Codice chiarisce l’ambito di applicazione soggettivo dello stesso, prevedendone l’applicabilità “alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale“; pertanto, ai sensi di tale disposizione, la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti è un soggetto “rilevante per l’ordinamento federale”, svolgendo in tale ambito un ruolo dirigenziale dimostrato anche dalla complessa modalità di elezione e comunque dai delicati compiti assegnati alla carica, espressamente richiamati dall’art. 12 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 17/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Mazzoni
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS; art. 12 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.