Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – art. 4, comma 2, CGS - ambito di applicazione oggettivo – Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Lega nazionale dilettanti – è attività qualificabile come sportiva

La disposizione di cui all’articolo 4 del CGS– con una formulazione estremamente ampia – obbliga ad ispirarsi ai principi di lealtà, della correttezza e della probità “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, riferendosi, pertanto, ad ogni relazione che trovi occasione in (o sia riconducibile a) tale attività. Inoltre “L’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo non contraddice la possibilità che il medesimo fatto possa assumere duplice rilevanza, producendo effetti diversi anche nell’ordinamento generale. Nel codice di Giustizia Sportiva, del resto, non vi è una regola espressa volta a sterilizzare l’operatività delle regole qualora il fatto abbia rilevanza per l’ordinamento statale. Sono sì previste numerose regole di coordinamento (in special modo con riguardo al delicato rapporto con il diritto penale sostanziale e processuale), le quali, tuttavia, sottolineano proprio la coesistenza di valutazioni giuridiche di ordinamenti diversi, piuttosto che la loro separazione e inconciliabilità“. (CFA, SS. UU. n.12/2019). Pertanto l’attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti si riferisce ad una attività qualificabile come propriamente sportiva - ai sensi dell’art. 4 del Codice- e la stessa non va inquadrata nell’ambito di una attività di natura privatistica della Lega soggetta esclusivamente al vaglio interno da parte della Lega stessa o di altri ordinamenti.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 17/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Mazzoni

Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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