Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – art. 125, comma 4, CGS - qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico – indispensabilità - mancata o inesatta indicazione della norma violata – non rileva, salvo che incertezze sul fatto addebitabile
Secondo i principi generali in materia di procedimento disciplinare l'obbligo di contestazione degli addebiti è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa. E’ quindi solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare. In tal senso, pertanto, deve intendersi, in questo procedimento giustiziale, il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D’altro canto, dall’art. 125 del vigente Codice della giustizia sportiva - che al comma 4 prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell’indicazione delle stesse. Del resto, dall’esame della memoria difensiva depositata dall’incolpato agli atti del giudizio di primo grado non si evince che le argomentazioni difensive dell’odierno reclamante siano state in qualche misura fuorviate o rese inefficaci dall’errore materiale in questione.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 17/CFA/2019-2020/C
Presidente: Torsello
Relatore: Mazzoni
Riferimenti normativi: art. 125, comma 4, CGS
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Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.