Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – audizione dell’incolpato - solo a seguito di espressa richiesta
L’obbligo di audizione dell’incolpato sorge solo a seguito di espressa richiesta dello stesso effettuata entro i termini previsti dal Codice dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. Sul punto questa Corte Federale ha già considerato che: “Ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, CGS “quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Il tenore della disposizione, letta nel più ampio contesto della disciplina del procedimento, è evidente nel non volere stabilire l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta nel momento successivo alla chiusura delle indagini quale condizione di validità del deferimento. La mancata audizione dell’incolpato da parte della Procura federale, in mancanza di esplicita previsione, non può comportare la nullità del deferimento e, conseguentemente, del procedimento, dal momento che tale audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato può far conoscere alla Procura federale anche mediante il deposito di una memoria; fermo restando che le medesime ragioni possono comunque essere prospettate in sede dibattimentale davanti all’Organo di giustizia il quale dovrà necessariamente tenerne conto nell’assumere la propria decisione.”. (CFA, Sezione III, C.U., n. 14/CFA (2016/2017).
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 17/CFA/2019-2020/D
Presidente: Torsello
Relatore: Mazzoni
Riferimenti normativi: art. 32-ter, comma 4, CGS previgente