Giudizio e responsabilità disciplinare – audizione dell’incolpato da parte del Tribunale federale nazionale – testimonianza - mancanza - legittimità
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 17/CFA/2019-2020/E
Presidente: Torsello
Relatore: Mazzoni
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
Articoli
Art. 57 - Assunzione dei mezzi di prova
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.