Giudizio e responsabilità disciplinare – audizione dell’incolpato da parte del Tribunale federale nazionale – testimonianza - mancanza - legittimità

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 17/CFA/2019-2020/E

Presidente: Torsello

Relatore: Mazzoni

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Salva in pdf