Corte federale d’appello – art. 100, comma 2 CGS - assistenza del difensore – necessità
L'art. 100, comma 2, CGS dispone che, nel procedimento dinanzi alla Corte federale d'appello, “Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Ciò comporta, anche alla luce del titolo dell'art. 100 (“Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”), che il reclamo dinanzi alla Corte federale d'appello richiede il mandato della parte a un difensore e la firma del reclamo da parte di quest'ultimo.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 17/CFA/2020-2021/A
Presidente: Sica
Relatore: Sica
Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 100 - Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello
1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.