Corte federale d’appello – domande e eccezioni – nuovi documenti - parte che nelle precedenti fasi di giudizio non si è difesa - inammissibilità della produzione di nuovi documenti
La disposizione di cui all’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni (Corte federale d’appello, Sezione I, n. 62/2019-2020).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 17/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 101, CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.