Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 118, comma 2 CGS - notizia dell’illecito – documento anonimo – nuovo codice di giustizia sportiva – non innova – incompiuta e/o impossibile identificazione del denunciante - stesso regime del documento anonimo – non utilizzabilità del documento – possono costituire stimolo investigativo

L'art. 118, comma 2 – a tenore del quale “il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante” – non introdurre alcuna innovazione sostanziale rispetto al regime previgente, poiché si limita a codificare il principio, già desumibile sulla base del precedente art. 32-ter, comma 3, secondo cui in tanto può acquisire la notizia di un illecito sportivo mediante “denuncia” in ordine alla quale iniziano legittimamente le indagini, in quanto “il denunciante” risultano compiutamente identificato. La necessità del previo assolvimento di conto onere identificativo è del tutto coerente con i principi elaborati in subiecta materia in ambito penale (cfr., in particolare, il combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 CPP), secondo i quali per notitia criminis deve intendersi l'informazione ricevuta o appresa dall'organo inquirente che risultano: a) sul piano oggettivo, dal fatto di contenere l'ipotesi di un fatto illecito in astratto rilevante, la cui concreta fondatezza dovrà poi essere attentamente verificata nell'ambito delle indagini preliminari, in vista dell'esercizio dell'azione penale; b) sul piano soggettivo, dal fatto di provenire da una 5 “fonte” di prova riconoscibile, dovendosi radicalmente escludendo che possano rientrare nella categoria delle notizie di reato le segnalazioni anonime. Nell'ipotesi di incompiuta e/o impossibile identificazione del denunciante, quindi, la segnalazione non potrà essere considerata alla stregua di una notizia di reato qualificato, risultando assoggettata allo stesso regime dei documenti “anonimi”, per i quali l'art. 240, comma 1, CPP dichiarando il divieto sia di acquisizione sia di utilizzazione in ambito procedimentale, prevedendo che “i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o scelti comunque dall'imputato ”. Nella categoria delle segnalazioni anonime vanno dunque ricomprese tutte le dichiarazioni non attribuibili ad alcun soggetto, fra cui anche quelle apocrife (lettera con firma falsa, illeggibile ovvero dissimulata). Le segnalazioni anonime, quindi, non possono avere il presupposto né per l'avvio delle indagini preliminari né per l'adozione di atti procedimentali tipici, e ciò a garanzia della fondamentale esigenza dell'ordinamento punitivo, cui certamente è informato anche l'ordinamento sportivo, di trasparenza dell'indagine pubblica e di conseguente necessaria verificabilità, anche da parte dell'interessato, di qualunque fonte abbia inciso sulla genesi del procedimento avviato a suo carico, nonché sugli elementi probatori posti a fondamento dell'esercizio dell'azione penale. In mancanza di un'esatta identificazione della persona del “denunciante”, infatti, l'interessato sarebbe privato di una garanzia irrinunciabile del giusto processo sportivo secondo i principi declinati dall'art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva: quella di poter attivare il contraddittorio, quantomeno nella forma minima, diretta a criticare l'attendibilità e/o la credibilità della “fonte” di prova. Tuttavia, un'interpretazione logico-sistematica sia dell'art. 118, comma 2, dell'attuale Codice di giustizia sportiva, sia del precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, impedisce di comprendere l'area di incidenza del divieto di utilizzabilità dell'anonimo sino a ricomprendervi anche l'uso di esso come semplice “stimolo investigativo”. Infatti, entrambe le disposizioni in esame (art. 118, comma 2, dell'attuale Codice di giustizia sportiva e precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo), ricalcando perfettamente quanto previsto in ambito penale dall'art. 330 CPP (secondo cui: “Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizie dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentato o trasmesse a norma degli articoli seguenti”) contemplano due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: da un lato, quella della “ricezione”, in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso delle denunce provenienti da fonti compiutamente identificate e/o identificabili; dall'altro, quella della “apprensione” d'iniziativa, che invece presuppone un'attività pre-procedimentale di ricerca e riconoscimento dell'informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notitia criminis. Ne discende che se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che una «”denuncia anonima” non può essere posta a fondamento di atti “tipici di indagine” (...), trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità» e, quindi, l'esistenza a monte di una notitia criminis qualificata, tuttavia, «gli elementi contenuti nelle “denunce anonime” possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una “notitia criminis ”» (Sezione VI, 22/04/2016, n. 34450). Inoltre, sulla base di una lettura sistematica dei poteri di iniziativa di acquisizione della notizia di illecito della Procura Federale, in relazione all'“obbligo di denuncia” che il Codice vigente, in base al combinato disposto degli artt. 30, comma 7, e 2, comma 1, pone a carico di tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e di ogni altro soggetto che “svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale”) che “siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere” un illecito sportivo, tale attività pre-procedimentale finalizzata all'acquisizione di una notizia di illecito deve considerarsi senz'altro doverosa ogniqualvolta la segnalazione anonima adombri un comportamento antisportivo sufficientemente circonstanziato. Peraltro, a conclusioni identiche si deve pervenire anche sulla base del combinato disposto degli artt. 7 e 1-bis, del Codice di giustizia sportiva prevalente. Pertanto, l'art. 118, comma 2, dell'attuale Codice di giustizia sportiva e il precedente art. 32-ter, comma 3, primo periodo, debbono essere interpretati nel senso per cui: a) il documento anonimo così, come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano nemmeno una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l' individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo. non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l' individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo. non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale; b) deve nondimeno considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata a verificare se dall'anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l' individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di illecito sportivo.

 

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 18/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 118, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione.
2. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.
3. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito.
4. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione.
5. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, la competenza del Tribunale federale nazionale prevale sulla competenza del Tribunale federale territoriale. Nel caso di più incolpati appartenenti a Comitati diversi, è competente il Tribunale federale territoriale del luogo ove è stato commesso l'illecito.

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