Corte federale d’appello – giudizio – reclamo – art. 101 CGS - trasmissione alla controparte – solo alle parti necessarie del giudizio

L'onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall'art. 101 del Codice di giustizia sportiva, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 19/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 101 CGS;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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