Illecito sportivo – alterazione effettiva dello svolgimento e del risultato – non occorre - attività dirette allo scopo – sufficienza – fattispecie di pura condotta – si realizza con il semplice tentativo – illecito a consumazione anticipata
L'ipotesi delineata dall'art. 7 Codice di giustizia sportiva [del codice previgente ndr] configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, come rilevato dalla dottrina e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di settore, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, CU n. 032/CGF del 2. 9.2011). Infatti, il riferimento agli «atti diretti» contenuto nella norma conferisce all'illecito sportivo aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento, così da assumere la struttura del cd. “reato di attentato” oa consumazione anticipata, appunto, in relazione al quale si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 19/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 7 CGS previgente;
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Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.