Sanzioni a carico delle società – penalizzazione di punti in classifica – art. 8, comma 1, lettera g), CGS - penalizzazione nella stagione sportiva seguente – attenuazione delle conseguenze punitive della sanzione – inammissibilità
La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è prevista allo scopo di assicurare l'effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l'art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 19/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lettera g), CGS;
Articoli
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.