Sanzioni a carico delle società – penalizzazione di punti in classifica – art. 8, comma 1, lettera g), CGS - penalizzazione nella stagione sportiva seguente – attenuazione delle conseguenze punitive della sanzione – inammissibilità

La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è prevista allo scopo di assicurare l'effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l'art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 19/CFA/2020-2021/D

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 8, comma 1, lettera g), CGS;

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

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