Illecito sportivo – prova – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell’illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole affidamento della violazione contestata – sufficienza – regola del più probabile che non
Mentre in passato si riteneva che affinché potesse configurarsi un illecito sportivo, occorreva che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, le decisioni più recenti ritengono che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito. Questa Corte ha avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (Corte di giustizia federale, 19 agosto 2011, CU n.47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c/ FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” ( cfr TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012 ). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016). ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e SS Juve Stabia c/FIGC con il quale è stato pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (Corte di giustizia federale, 20 agosto 2012, CU n. 031/CGF del 23.8.2012). (Corte federale d'appello n. 19-2015/2016).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 19/CFA/2020-2021/F
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.