Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 122, comma 4, CGS - riapertura delle indagini - illecito sportivo – rilevanza degli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale - procedimento archiviato – richiesta degli atti del procedimento penale – ammissibilità

Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di garantire i diritti fondamentali di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e le finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l'ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall'autorità giudiziaria ordinaria. In questa cornice si collocano le disposizioni che regolano l'archiviazione e la durata massima del procedimento disciplinare e della fase delle indagini condotte dalla Procura Federale, la sua riapertura risulta e il rapporto con lenze istruttorie delle indagini penali. La scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice della giustizia sportiva è nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale. Ora, date queste premesse, non sembra convincente la tesi secondo cui, in sostanza, la Procura Federale non avrebbe potuto più chiedere ed ottenere gli atti del procedimento penale, in relazione ad un procedimento disciplinare già archiviato, senza previamente effettuare una formale riapertura delle indagini , basata però, su un diverso “nuovo fatto”. Questa impostazione sarebbe incongrua e illogica, perché è vero esattamente il contrario: sono proprio le risultanze degli atti delle indagini penali, giunte a conoscenza dell'organo inquirente sportivo, che possono costituire il presupposto per la riattivazione del procedimento di competenza della Procura Federale, qualora siano in grado di evidenziare nuovi fatti o circostanze. Seguendo la tesi contraria, la Procura potrebbe riaprire le indagini solo qualora giungesse a conoscenza delle evidenze derivanti dai giudizi penali attraverso le iniziative della stessa Autorità Giudiziaria o notizie di stampa. Infatti, diversamente da quanto opinato, lo scambio di informazioni con gli organi penali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale della Procura Federale e non può configurarsi necessariamente come atto istruttorio riferibile dall'organo inquirente ad un procedimento in corso. L'istanza di atti, del resto, ha una funzione meramente sollecitatoria di un potere di cui la Procura è comunque titolare e che viene costantemente esercitato, nel quadro della leale collaborazione tra giustizia sportiva e giustizia statale. D'altro canto, gli elementi dell'indagine penale possono essere acquisiti in “qualsiasi momento”. Ne consegue che, anche volendo ipotizzare che la richiesta degli atti alla Procura andasse formulata soltanto dopo la formale riapertura del procedimento, gli atti del procedimento penale rimarrebbero comunque pienamente utilizzabili nel presente giudizio sportivo. Non vi è dubbio che l'impostazione del codice si riannoda ad una ponderazione di interessi attentamente effettuata dal legislatore federale. La “certezza” derivante dal proscioglimento disposto con l'archiviazione non è assoluta, perché potrebbe essere messa in discussione dai risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità giudiziaria penale, idonei a far emergere circostanze o fatti nuovi. Ma si tratta di un'opzione collegata alla ritenuta opportunità di allineare la risposta sanzionatoria sportiva agli accertamenti compiuti in sede penale, pagamenti dalla incisività degli strumenti di indagine attribuiti al pubblico ministero, bilanciati dalle garanzie difensive degli indagati.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 19/CFA/2020-2021/H

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 122, comma 4, CGS;

Articoli

1. L’archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata o quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
2. Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento, comunica entro dieci giorni alla Procura generale dello sport il proprio intendimento di procedere all’archiviazione. Ferme le attribuzioni di questa, dispone l’archiviazione con determinazione succintamente motivata.
3. Il Procuratore federale è tenuto a comunicare il provvedimento di archiviazione ai soggetti sottoposti alle indagini di cui risulti compiutamente accertata l’identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
4. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato.
5. Se i fatti e le circostanze di cui al comma 4 si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionarli si prescrive entro il termine dell’ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Salva in pdf