Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti
Ai fini della riabilitazione occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione. Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente. In secondo luogo, laddove l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo, nel caso della lettera c) la valutazione appare discrezionale. Quanto alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 42 e cioè se “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 19/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 42 CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.