Mezzi di prova – documenti informatici - disconoscimento – modalità

La semplice generica contestazione del documento non è sufficiente per inficiarne la validità probatoria dei messaggi whatsapp, atteso che "il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali, anche di documenti informatici aventi efficacia probatoria ex art. 2712 CC, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non rispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta" (Cass. 19155 del 13/6/2019), spettando in assenza di ciò al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto ad esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (Cass. 5141/2019).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 1/CFA/2019-2020/A

Presidente: Mazzoni

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 1-bis, comma 1, CGS (previgente, ora art. 4, comma 1 CGS); art. 108 NOIF

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf