Mezzi di prova – valutazione - apprezzamenti di fatto riservati al giudice

La valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Coll. Gar. CONI, Sezione Un., decisione n. 4/2016; Cass,. n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006 per tutte).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 1/CFA/2019-2020/B

Presidente: Mazzoni

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 108 NOIF; art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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