Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito

E’ fondata la censura di eccessività della sanzione applicata allorché il Tribunale federale non abbia considerato il principio della continuazione dell’illecito. Il reato continuato è previsto dal secondo comma dell’articolo 81 CP, ai sensi del quale “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge” è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo (come stabilito dall’art. 81, primo comma, CP). Con parole semplici, la ratio del cosiddetto cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere i seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata; se, invece, gli stessi reati sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, com’è il presente caso, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo. In proposito, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni, tali da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate, è compito specifico del giudice del merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. Pen., Sezione I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., Sezione I, 12/03/2015, n. 24873; per Cass. Pen., Sezione VI, n. 35805 del 24/05/2007, Allegra, Rv. 237643 e Sezione5, n. 1863/99 del 26/11/1998, Esposito, Rv. 212519, dove si precisa che l'identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi). Una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della pena complessiva, il giudice del merito è tenuto a valutare i singoli reati (nel caso in esame, le singole violazioni) autonomamente e ad individuare, tra essi, quello più grave, facendo riferimento alla pena comminata in astratto, sulla base del genere e dell’entità; individuata la violazione più grave, il giudice deve tener conto delle singole circostanze in cui il comportamento si è manifestato e quindi, salvo che specifiche disposizioni lo escludano, è tenuto ad effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti avendo cura, in caso di prevalenza delle prime, di calcolare nel minimo l’effetto di riduzione e, in caso di prevalenza delle aggravanti, di calcolare nel massimo l’aumento (Cass., Sezioni unite, 13/6/2013, n. 25939; Cass., Sezioni unite, 27/11/2008, n. 3286). Effettuate le esposte operazioni, le violazioni c.d. “satelliti” perdono autonomia sanzionatoria e il relativo trattamento confluisce nella sanzione unitaria ancorché il giudice sia tenuto a calcolare, secondo la più rigorosa giurisprudenza, l'aumento di sanzione per la continuazione in modo distinto per le singole violazioni “satellite” anziché unitariamente (Cass. Pen., Sezione V, 18/02/2015, n. 16015).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 1/CFA/2019-2020/C

Presidente: Mazzoni

Relatore: Trentini

Riferimenti normativi: art. 81 CP

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