Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – intercettazioni captate fra terzi - fonte diretta di prova della colpevolezza – valutazione del giudice

Secondo la giurisprudenza penale di legittimità il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza, fatto salvo, ovviamente, l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (cfr. Cass. pen. Sezione 5, sent. n. 48286 del 2016, nonché Sezione 5, sent. n. 13614 del 2001). Il giudice penale di legittimità (Cass. pen. SS.UU., sent. 22471 del 2015), ha avuto modo di ribadire che “le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 1/CFA//2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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