Emergenza Covid - disposizioni della Federazione – natura giuridica – cogenza per i soggetti dell’ordinamento sportivo

Le disposizioni emanate dalla FIGC in relazione all’epidemia da SARSCOV- 2 per disciplinare la ripresa ed il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l’ordinamento federale) costituiscono “norme federali” e sono fonti dell’ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciali, assimilabili alle ordinanze extra ordinem o contigibili e urgenti, previste dall’ordinamento giuridico statale. Esse, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell’ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutto secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 1/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Saltelli

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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