Tribunale federale territoriale - art. 139 CGS – termine per la pubblicazione della decisione – perentorietà o meno – dubbi - eccezione alla perentorietà – non deve essere espressa – indagine caso per caso
L’art. 139 CGS – nella formulazione conseguente al Comunicato Ufficiale n. 44/A, pubblicato in data 30.07.2019 – dispone che “Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo”. Al riguardo, è da dubitare che il termine previsto dall’art. 139 del CGS abbia carattere perentorio in senso proprio. Vero è che l’art. 44, comma 6, CGS, stabilisce la perentorietà di tutti i termini previsti dal codice di rito, “salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. Com’è noto, tale disposizione ribalta la disciplina del previgente codice, i termini previsti dal quale, per concorde giurisprudenza, erano da considerarsi ordinatori, salva espressa previsione in senso contrario (CFA, SS.UU., n. 23/2020-2021). Peraltro il Collegio è dell’avviso che, ragionevolmente, l’eccezione alla regola della perentorietà non debba essere necessariamente espressa, ma possa venire anche ricavata da una valutazione del complessivo sistema processuale.
Tanto è vero questo che, ad esempio, una giurisprudenza consolidata afferma che l’art. 44, comma 6, citato, non impedisca di ritenere che i termini endo-processuali dettati dall’art. 93 CGS per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non abbiano natura perentoria in quanto svolgono solo una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio (da ultimo, e per tutte, CFA, Sez. IV, n. 46/2020-2021; n. 23/2020-2021). In definitiva, tocca all’interprete indagare caso per caso se il termine preso in esame sia da considerare o no come perentorio, in ragione dell’esigenza di garantire l’effettività della tutela (CFA, SS. UU., n. 23/2020-2021; adesivamente CFA, SS. UU., n. 32/2020-2021).
Fermo restando che, in linea generale, il rispetto del termine di deposito della decisione costituisce specifico dovere del giudicante, un eventuale scarto dal termine medesimo, in concreto, deve essere apprezzato anche alla luce della complessità (fattuale o giuridica) della vicenda e della correlata motivazione della pronuncia, complessità che nel caso di specie appare evidente.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 1/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 139 CGS; art. 51 CGS;
Articoli
Art. 139 - Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.*
2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.*
3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.*
*Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC n. 44/A del 30 luglio 2019; si riporta il testo del previgente comma: “1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.”
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 44/A del 30 luglio 2019; si riporta il testo del previgente comma: “2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.”
*Comma 3 introdotto dal C.U. FIGC n. 153/A del 30 gennaio 2020.
Art. 51 - Decisioni degli organi di giustizia sportiva
1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.