Processo sportivo in genere – decisione – è pronunciata con il solo dispositivo
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 1/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 139 CGS; art. 51, comma 1, CGS;
Articoli
Art. 139 - Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.*
2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.*
3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.*
*Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC n. 44/A del 30 luglio 2019; si riporta il testo del previgente comma: “1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.”
*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 44/A del 30 luglio 2019; si riporta il testo del previgente comma: “2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.”
*Comma 3 introdotto dal C.U. FIGC n. 153/A del 30 gennaio 2020.
Art. 51 - Decisioni degli organi di giustizia sportiva
1. Le decisioni degli organi di giustizia sportiva collegiali sono adottate a maggioranza. Tutte le decisioni degli organi di giustizia sportiva sono motivate nonché redatte in maniera chiara e sintetica. Le decisioni devono essere redatte, fatta eccezione per i casi previsti dal Codice, non oltre il decimo giorno da quello in cui sono state adottate. Nei casi previsti dal Codice, al termine della udienza che definisce il giudizio, viene adottato il dispositivo della decisione.
2. I dispositivi o le decisioni, che non possono più essere modificati dopo la loro sottoscrizione da parte del Presidente e del relatore, sono immediatamente resi pubblici mediante deposito nella segreteria del giudice che li ha pronunciati. La segreteria, contestualmente alla pubblicazione, ne dà comunicazione alle parti e ne cura la trasmissione ai fini della pubblicità sul sito internet della Federazione.
3. In relazione ai giudizi che hanno ad oggetto questioni di facile o pronta soluzione, le decisioni possono essere motivate in modo sintetico o mediante richiamo a precedenti pronunce degli organi di giustizia sportiva.
4. I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.
5. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva che comportano sanzioni disciplinari sono inserite nel Registro delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 112.