Proroga della durata delle indagini - termine di durata delle indagini – decorrenza - dalla comunicazione dell’autorizzazione - mancato rispetto del termine - inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente - proroga tempestivamente richiesta - ragionevole intervallo di tempo – rilascio - ammissibilità

L’art. 119, comma 5, CGS FIGC prescrive che “su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante] per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione”. Analogamente, a norma dell’art. 47, comma 3, CGS CONI, “la durata delle indagini non può superare il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”. Le disposizioni, che sostanzialmente coincidono, stabiliscono che il termine di durata delle indagini, una volta prorogato, decorre dalla comunicazione dell’autorizzazione e che il mancato rispetto di detto termine comporta solo la inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. Tali disposizioni, letteralmente, neppure richiedono che la proroga debba essere richiesta a termine non scaduto, sebbene sembri corretto ritenere che la tempestività della richiesta sia condizione di legittimità della proroga. Comunque sia di ciò, né la norma endo-federale né quella eso-federale sono di ostacolo a che la proroga, se tempestivamente richiesta, possa essere legittimamente accordata decorso un ragionevole intervallo di tempo, anche perché non si possono imputare alla Procura federale i tempi della risposta della Procura generale dello sport.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 1/CFA/2022-2023/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 119, comma 5, CGS; art. 47, comma 3, CGS CONI;

Articoli

1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.

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