CORTE FEDERALE D’APPELLO – GIUDIZIO – RECLAMO – ART. 101 CGS - TRASMISSIONE ALLA CONTROPARTE – SOLO ALLE PARTI NECESSARIE DEL GIUDIZIO
L'onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall'art. 101 del Codice di giustizia sportiva, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado. (Corte federale d’appello. SS.UU., n. 19/2020-2021).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 1/CFA/2023-2024/A
Presidente: Lipari
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 101 CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.