CALCIATORE - ACCORDI DI CESSIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA – CONDIZIONI – ART. 103 COMMA 3 BIS NOIF

Ai sensi dell’art. 103, comma 3bis, delle NOIF “[n]egli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice”. Nel caso di specie, le parti avevano contrattualmente condiviso il chiaro impegno per cui, al ricorrere di una precisa situazione sportiva dedotta espressamente come condizione la cessione temporanea si sarebbe trasformata in obbligo di riscatto della cessionaria, con corrispettivo già determinato a favore della cedente. Peraltro, fermo il chiaro tenore dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF (norma in ogni caso speciale per l’ordinamento sportivo), non può essere messa in discussione la validità generale di una condizione c.d. mista che quindi dipenda anche dalla volontà di una delle parti del contratto condizionato. Né ci si può confondere, a proposito della natura di condizione e non di opzione, per via della efficacia complessiva del contratto sottoscritto dalle parti. A tal proposito, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione “il giudice del merito, nel giudicare in relazione alle fattispecie quali quella in esame, deve procedere a un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere” dalla parte il cui comportamento appaia invece in contrasto con l’art. 1358 c.c.. (ex plurimis Cass., sez. I, n. 13469 del 3 giugno 2010 che richiama anche Cass., Sezioni Unite, n. 18450 del 19 settembre 2005).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 1/CFA/2023-2024/B

Presidente: Lipari

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 103, comma 3 bis, NOIF

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