GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – INTERRUZIONE DEL NESSO CAUSALE – RISCHIO NUOVO – NON PREVEDIBILE
È principio pacifico nella giurisprudenza della Cassazione (v. da ultimo Cass. n. 19882 del 3 marzo 2022) quello per cui “è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”. Nel caso di specie, la società cessionaria avrebbe dovuto prefigurarsi, ai sensi dell’art. 1358 c.c., il rischio che dal proprio comportamento – non solo conservativo delle ragioni dell’altra parte, ma direttamente impeditivo del normale svolgimento del rapporto professionale con il calciatore - derivasse l’interruzione del contratto con il calciatore e quindi il conseguente impedimento di qualunque verificazione della condizione eventualmente comportante l’obbligo di riscatto. La parte adempiente, infatti, ha diritto di scegliere di agire - come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 13469/2010, cit.) - “sia ai sensi dell'art. 1358 [esercitando] il diritto […] di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (Cass. 18 marzo 2002, n. 3942; 3 aprile 1996, n. 3084; 2 giugno 1992, n. 6676); sia, in alternativa, sulla base della fictio prevista dall'art. 1359, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e quindi il pagamento del compenso pattuito”. Ma l’una o l’altra scelta non comporta certo acquiescenza o, peggio, interruzione del nesso di casualità tra l’evento ingiusto (difforme dal comportamento esigibile ai sensi dell’art. 1358 c.c.) e la mancata verificazione della condizione.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 1/CFA/2023-2024/C
Presidente: Lipari
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 1358 c.c