CORTE FEDERALE D’APPELLO – GIUDIZIO – INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO - DOMANDA RISARCITORIA - DETERMINAZIONE DEL DANNO – PERDITA DI CHANCE - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

Nel caso di inadempimento di un contratto di trasferimento, ai fini della determinazione del danno si dovrebbe provvedere a ricavare “la differenza tra il prezzo pattuito dalle parti con il [contratto] e il valore del bene” al tempo del giudizio (cfr. esattamente in questi termini Cass. n. 34073/2022 cit.). Nel caso specifico, però, la valutazione delle prestazioni sportive del calciatore appare di difficile determinazione. Fermo, infatti, che le rilevazioni del sito transfermarkt, spesso utilizzato a fini statistici dal settore-calcio non possono avere valenza scientifica, si deve ammettere che neppure una eventuale consulenza tecnica avrebbe potuto condurre ad una ragionevole certezza di risultato essendo il mondo delle valutazioni dello scambio di calciatori è oggettivamente privo di riferimenti sicuri. L’assenza di un calcolo matematico certo del danno non può, però, condurre ad un puro rigetto della domanda risarcitoria. In proposito, va ricordato che la Corte Federale d’Appello è giudice di equità rispetto ad un processo, quello sportivo, caratterizzato da connotazioni peculiari. A fronte quindi della difficoltà di determinare in via matematica il danno subìto dalla reclamante (che però deve riconoscersi come certamente sussistente), è ragionevole operare una liquidazione equitativa. Ritiene allora la Corte che un tale calcolo – come detto basato su ragioni di equità e sulla non contestabile esistenza in re ipsa di un danno – possa essere operato forfettariamente proprio seguendo i medesimi principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità in materia della già richiamata “perdita di chance” combinati con il principio del “più probabile che non”. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che – in ambito civilistico – si ritiene corretta la determinazione equitativa di un danno “quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica” (così Cass. n. 12961 del 14 giugno 2011). In un tale caso, infatti, la perdita di chance “è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla” (così ancora Cass. n. 12961/ 2011 cit.).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 1/CFA/2023-2024/D

Presidente: Lipari

Relatore: Scordino

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