Violazioni in materia gestionale e economica - dirigente di società – fallimento - preclusione dall’assunzione di cariche dirigenziali – art. 21 NOIF - semplice dichiarazione di fallimento – accertamento della colpa – necessità – influenza sul dissesto – non occorre
Con il parere interpretativo della Corte Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21/CF del 28.6.2007, sul presupposto che il testo delle NOIF usa il termine “possono”, inducendo alla idea della “discrezionalità nell’irrogazione della sanzione” e che l’art. 21 delle NOIF prevede un’automatica preclusione dall’assunzione di cariche dirigenziali per le ipotesi di condanna passata in giudicato per il compimento di reati fallimentari, la Corte Federale ha statuito che: “Agevole può essere allora dedurne che tale automatica preclusione non si ha nel semplice caso di dichiarazione di fallimento della società sportiva di cui si è amministratori” (...) “La preclusione di cui al terzo comma dell’articolo 21 delle NOIF presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) della società”. Il parere interpretativo della Corte Federale va collocato inoltre nel quadro più generale delle disposizioni statutarie della FIGC che affermano l’importanza del principio della corretta gestione delle società, all’articolo 4, comma 2: “Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva” ed all’articolo 19, comma 1: “Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell’equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI”.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 20/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Catalano
Riferimenti normativi: art. 21 NOIF;