Corte federale d’appello – notificazione del reclamo alle parti – art. 103, comma 1, primo periodo CGS – Presidente della Corte - accertamento dell’avvenuta notificazione del reclamo alle parti - accertamento preliminare e sommario – prova della notifica ritualmente effettuata – accertamenti del momento dell’effettivo ricevimento della notifica al destinatario – non occorre

Secondo la decisione n. 27/2019 delle Sezioni Unite del TUF, l'art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC - il cui tenore è esattamente identico a quello dell'art. 93 CGS - deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notifica dell'atto alle parti, deve prontamente fissare l'udienza di discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. Si tratta, quindi di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell'atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), da condursi al fine precipuo di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite. Se dunque c'è la prova della notifica ritualmente effettuata, non è dato al Presidente di procedere a verifiche ulteriori quale quella di accertare il momento dell'effettivo ricevimento della notifica al destinatario. Operazione quest'ultima che implica un onere a carico della segreteria e che richiede tempi non ipotecabili quanto a durata, cosicché in grado di incidere sul rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per i conseguenti adempimenti e nello specifico per la fissazione dell'udienza.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 21/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, primo periodo, CGS;

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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