DIRITTO DI ACCESSO – FEDERAZIONE SPORTIVA – FUNZIONE PUBBLICISTICA E ATTIVITÀ PRIVATISTICA – AMMISSIBILITÀ O MENO - DISTINZIONE – DIFFICOLTÀ PRATICHE – NATURA STRUMENTALE DEL DIRITTO DI ACCESSO

Secondo l’orientamento dei TAR (TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, n. 9848/2012; TAR Calabria-Reggio Calabria, Sez. II, n. 984/2006 e ancor prima TAR Toscana, Sez. I, n. 411/1998), il diritto di accesso potrebbe essere esercitato in relazione agli atti assunti dalle Federazioni nell’esercizio di una funzione pubblicistica e non di quelli di natura privatistica. Tale impostazione sembrerebbe confortata dall’art. 23 dello Statuto del CONI che individua le attività delle Federazioni che assumono carattere pubblicistico. L’applicazione di tale criterio presenta difficoltà pratiche in relazione alla genericità di alcune delle tipologie di attività individuate dalla disposizione. Inoltre il diritto di accesso costituisce una situazione giuridica che, più che fornire utilità finali, risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 6/2006) e quindi, in qualche modo, prescinde dalla qualificazione (privatistica o pubblicistica) dell’attività medesima. Inoltre è da dubitare che l’istituto dell’accesso – soprattutto cd. difensivo -  in sè considerato – quindi a prescindere dall’attività posta in essere dalla Federazione - possa assumere caratteri privatistici in senso proprio.

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 21/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: Legge n. 241/1990; art. 23 Statuto CONI;

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