ORDINAMENTO SPORTIVO IN GENERE – RAPPORTI CON L’ORDINAMENTO GENERALE – AUTONOMIA – LIMITE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – ART. 24 COST – ACCESSO DIFENSIVO – È PRINCIPIO FONDAMENTALE

La realizzazione degli interessi di un gruppo sociale può ben esigere il sacrificio delle aspettative meramente individuali purché non vengano lesi i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana (Cass. SS.UU. n. 12149/2021). E in questo senso il diritto di agire in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – cui è connesso l’accesso difensivo, anche rivolto ad un soggetto privato - può ben essere considerato un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, rappresentando la garanzia per una completa tutela giurisdizionale a favore del cittadino. E ciò all’esito del bilanciamento necessario dei principi di autonomia dell’ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo (Corte costituzionale n. 160/2019).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 21/CFA/2023-2024/G

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 27, comma 7, Legge n. 241/1990; art. 24 Cost.;

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