Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento - art. 125 CGS – art. 32-ter CGS previgente – elementi essenziali

Gli elementi essenziali che connotano la struttura dell’atto di deferimento alla stregua del corrispondente modello legale, ratione temporis rappresentato dall’articolo 32-ter del Codice di giustizia sportiva previgente, vanno individuati, in coerenza con la sua funzione tipica di atto di promovimento del procedimento disciplinare, nella formulazione dell’incolpazione, nella descrizione dei fatti che si assumono accaduti, nell’enunciazione delle norme che si ritengono violate e nell’indicazione delle fonti di prova acquisite.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 22/CFA/2019-2020/D

Presidente: Mazzoni

Relatore: Maiello

Riferimenti normativi: art. 32-ter CGS previgente, ora art. 125 CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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