Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori

Il termine indica il tempo entro cui deve essere svolta una determinata attività; in ambito processuale, è il tempo entro cui deve essere compiuto un atto del processo. I termini si distinguono – com'è noto - tra ordinatori e perentori a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano spirare. Lo spirare dei primi, di norma, non ha conseguenze sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell'atto. Lo spirare dei secondi invece determina, sempre di norma, proprio la decadenza da quella stessa possibilità. Si è usata l'espressione generica “possibilità”, ma si dovrebbe propriamente parlare di diritto. Il termine perentorio, infatti, viene di norma posto a delimitare temporalmente l'esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine. Il termine perentorio non è invece, sempre di norma, posto a delimitare un obbligo. Se, infatti, un termine ha come obiettivo quello di accelerare lo svolgimento di un'attività doverosa, far discendere, come conseguenza dallo spirare di quel termine, il venir meno dell'obbligo, realizzerebbe, al massimo grado, l'effetto opposto a quello che l'assegnazione del termine intendeva realizzare. Perciò (si ripete, di norma) le attività doverose non sono assistite da termini perentori ma ordinatori, perché un dovere eseguito in ritardo è comunque preferibile alla vanificazione del dovere stesso. Fanno eccezione i casi nei quali il compimento accelerato di un dovere intende tutelare un soggetto dai pregiudizi derivanti dall'indefinito protrarsi di quell'attività doverosa. E' il caso,

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 23/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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