Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – ratio

Il vigente Codice di giustizia sportiva ha operato, all'articolo 44, una precisa scelta nel senso della generalizzata attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabilità dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. Un'affermazione in linea con quella già contenuta all'articolo 38, comma 6, del codice previgente (“Tutti i termini i previsti dal presente Codice sono perentori”). L'elemento di novità dell'attuale prescrizione risiede nella specificazione secondo cui i termini devono intendersi perentori “salvo che non sia diversamente indicato”, che ribalta il rapporto tradizionalmente promanante, anche negli ordinamenti giuridici particolari, dalla regola contenuta nell'articolo 152, secondo comma, cpc, in base alla quale “I termini stabilità dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Si tratta di una previsione, quella del Codice di giustizia sportiva, di speciale importanza, tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l'obiettivo della effettività della tutela. Una giustizia che non sia anche tempestiva rischia infatti di rivelarsi, in determinate situazioni, irrimediabilmente vana. Proprio con riferimento alla durata dei giudizi, dichiara l'articolo 54 del Codice di giustizia sportiva che “fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110” per i giudizi disciplinari, “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale ricorso in secondo grado.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 23/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: La Greca

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 38, comma 6, CGS previgente; art. 54 CGS; art. 93, comma 1, CGS;

Articoli

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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