Processo sportivo in genere – termini processuali – termini ordinatori e termini perentori - art. 44, comma 6, CGS - natura perentoria dei termini salvo diversa disposizione – ratio – art. 54 CGS – termini di durata del giudizio – mancato rispetto di un termine endoprocessuale – art. 93 CGS - mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento che non abbia inciso sullo svolgimento dell’intero giudizio – violazione dei termini – non rileva - termini preordinati ad assicu
Occorre interrogarsi sulla applicabilità del principio della perentorietà anche nel caso in cui il mancato rispetto del termine, cosiddetto “endoprocessuale”, di cui all'articolo 93, comma 1, Codice di giustizia sportiva, si è verificato in un giudizio nel quale il termine complessivo di durata del grado è stato ampiamente rispettato. Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal Codice di giustizia sportiva, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all'articolo 93) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell'articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell'intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell'udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell 'intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l'equilibrio tra le parti, dal momento che esso si dispiega per l'appunto in egual modo nei confronti di entrambe. Diverso è a dire per i termini cosiddetti “a difesa”, che sono a consumazione immediata; proprio per restare a due disposizioni rilevanti nella presente fattispecie, se la memoria prevista dall'articolo 93 o 103 viene depositata due giorni prima dell'udienza anziché tre giorni prima, le altre parti e l'organo decidente, ovvero i soggetti a beneficio dei quali è stabilito quel termine, hanno irreversibilmente un giorno in meno per l'esame della memoria e per svolgere le conseguenti attività loro rimesse in base al rispettivo ruolo processuale (ciò è avvenuto, come si è visto, proprio nella vicenda in esame, con riferimento alle deduzioni e circostanze esposte svolte solo in sede di udienza e non nel rispetto dei menzionati termini di cui agli articoli 93 e 103). In questo senso i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell'interesse presidiato, a differenza di quanto accade per i termini propriamente endoprocessuali, che intendono scandire una tempistica non avente un valore in se stessa, ma, si ripete, strumentale a un interesse superiore, qui individuabile nella celere durata del giudizio. La fissazione dell'udienza l'undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l'interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati. Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del Codice di giustizia sportiva quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E' proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l'effettività della tutela, che conduce a svolgere ulteriori riflessioni rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che si impone all'interprete di indagare caso per caso se il termine come perentorio conduca considerare a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare. Le Sezioni Unite, di recente, chiamate a risolvere un caso in cui è venuto in rilievo il mancato rispetto del termine per proporre reclamo, hanno avuto modo di affermarne la perentorietà, senza tuttavia fermarsi al dato formale della previsione contenuta nell'articolo 44, comma 6 , Codice di giustizia sportiva, ma andando ad indagare la natura e la funzione del termine stesso; per l'effetto, esso è stato dichiarato perentorio “in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell'attività processuale, Rispetto alle quali è evidente che l'equilibrato contemperamento tra l'esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” (Corte federale d'appello – Sezioni Unite – decisione n.50/2019-2020 del 12 febbraio 2020). E' proprio tale “sistema di preclusioni procedurali... a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all'articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l' equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui ampiamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v'è dubbio, infatti, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l'abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l'estinzione del giudizio, con il consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l'appunto un effetto a opposto quello che il termine intendeva assicurare. Anziché una giustizia celere, si avrebbe il diniego assoluto di giustizia, se non nelle forme eventuali e successive della giustizia per equivalente, ma mai in forma specifica. La previsione contenuta nell'articolo 44, comma 6, Codice di giustizia sportiva, secondo cui tutti i termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito,
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 23/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
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Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 54 - Termini di durata del giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo di secondo grado.
2. I termini di cui al comma 1 operano anche in caso di annullamento con rinvio o in caso di regressione alla fase procedimentale precedente.
Art. 93 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento
1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del Tribunale federale a livello territoriale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello territoriale, deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi. L'abbreviazione può essere disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.