Processo sportivo in genere – interesse a ricorrere – prova di resistenza – contenuto del provvedimento – necessità - presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento – esclusione

La c.d. prova di resistenza, in quanto finalizzata a verificare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’interesse ad agire, deve essere effettuata sulla base del contenuto del provvedimento impugnato e non sulla base di presupposti diversi sostenuti in giudizio dalla difesa della parte che ha adottato il provvedimento.  

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 23/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Sclafani

Riferimenti normativi: art. 28 NOIF;

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