TUTELA MEDICO-SPORTIVA – RATIO - CERTIFICATI DI IDONEITÀ – RILEVANZA - UTILIZZO DI ATLETA PRIVO DEL CERTIFICATO IDONEATIVO O MUNITO DI UN CERTIFICATO SCADUTO - VIOLAZIONE DI RILEVANTE ENTITÀ – SANZIONI DA IRROGARE DETERMINAZIONE
La norma di cui all’art. art. 43 NOIF è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. Tutela che deve necessariamente protrarsi nel tempo e con continuità di controlli, il che spiega la validità limitata e conseguente scadenza dei certificati di idoneità, i quali vanno pertanto rinnovati a cadenze prestabilite. In tale ottica il conseguimento dell’attestato o il rinnovo dello stesso non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica degli atleti. Inoltre la acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la evoluzione del profilo psico fisico dell’atleta stesso, in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 (C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017). Pertanto l’utilizzo in ambito agonistico di un atleta privo del certificato idoneativo (o munito di un certificato scaduto) costituisce violazione di rilevante entità, in quanto mette a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica. A ciò deve aggiungersi che l’utilizzo di un giocatore privo del certificato e dunque non abilitato a partecipare alle competizioni altera la regolarità delle stesse. In tale ottica, la sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi –tassativamente – nel campionato di competenza. Per quanto riguarda i Presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorché privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima - quella di mesi 6 (sei) di inibizione. Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in euro 600 (seicento). Naturalmente, l’entità delle sanzioni irrogabili ai Presidenti e alle Società andrà ragionevolmente aumentata se l’illecito è generalizzato e coinvolge più di un giocatore oppure se l’utilizzo dell’atleta privo di certificato si è protratto nel tempo e comunque in tutti i casi in cui risulta evidente la prolungata disattenzione dei Responsabili al rispetto della normativa federale, nazionale e regionale in materia sanitaria.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 23/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 43 NOIF; D.M. Sanità 15/2/1982;