Processo sportivo in genere – termini processuali - sospensione feriale dei termini processuali - comunicato ufficiale n. 200/a del 20 maggio 2020 – nuovo art. 52, comma 5 CGS - non opera la sospensione feriale

In difetto di una specifica previsione normativa federale, non è consentita l'applicazione dell'istituto della sospensione dei termini in quanto l'ordinamento sportivo ha numerose e specifiche peculiarità che lo diversificano dagli altri procedimenti (da ultimo: Corte federale d'appello, Sezione II, n.12/2019-2020). Diverso è stato l'orientamento del Collegio di garanzia dello sport secondo cui l'istituto della sospensione dei termini assumerebbe il rango di principio processuale generale che conformerebbe l'intero sistema processuale italiano e, con esso, i procedimenti giustiziali che da quello attingono con necessità le fondamenta (cfr. Collegio di garanzia dello sport Sezione IV, n. 53/2017); ciò sempre che tale principio non sia incompatibile con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva (cfr. Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 69/2015) e con esclusione dei procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possono subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione IV. n 34/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n.14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. 69/2015) e con esclusione dei procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possono subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione IV. n 34/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n.14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. 69/2015) e con esclusione dei procedimenti, per la loro intrinseca natura di urgenza, non possono subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione IV. n 34/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n.14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. non possono subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione IV. n. 34/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. non possono subire la ridetta sospensione (come accade nei procedimenti riguardanti le iscrizioni delle squadre ai campionati) (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione IV. n. 34/2017; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 14/2020). Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”. Poiché era evidente come la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si conciliasse con la celerità cui, anche in ragione delle sue peculiarità, è improntato il processo sportivo, è intervenuto il Legislatore federale il quale, con Comunicato ufficiale n. 200/A del 20 maggio 2020, ha previsto – introducendo il comma 5 all'art. 52 del Codice – che “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 24/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 52, comma 5 CGS;

Articoli

1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.*

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 200/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini”.

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