Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - termini – art. 125, comma 2 - pluralità di incolpati – deferimento - entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato - ratio

In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato, ai sensi dell’art. 125, comma 2, secondo periodo, CGS. Ciò nel presupposto che, in presenza di un unico deferimento che coinvolge una pluralità di soggetti, il contraddittorio preliminare e antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati, dal momento che gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 24/2021-2022)                              

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 24/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 125, comma 2 CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

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